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[1]In ogni assemblea ordinaria, e in quella indicata nell'articolo 133, si devono nominare tre o cinque sindaci e due supplenti, per la sorveglianza delle operazioni sociali e per la revisione del bilancio.
[2]I sindaci possono essere soci o non soci, e possono essere rieletti.
[3]Non sono eleggibili, o decadono dall'ufficio, i parenti e gli affini degli amministratori fino al quarto grado di consanguineita' od affinita'.
[4]In caso di morte, di rinunzia, o di decadenza d'alcuno dei sindaci, subentrano i supplenti in ordine d'eta'; e, se cio' non basti a rendere completo il numero dei sindaci, si provvede provvisoriamente secondo le disposizioni dell'articolo 124.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
