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Sopra gli utili netti della societa' deve essere annualmente prelevato almeno un ventesimo, per formare un fondo di riserva, fino a che tale fondo abbia raggiunto almeno il quinto del capitale sociale. Se il fondo di riserva, dopo che e' stato compiuto, viene diminuito per qualsiasi ragione, esso dev'essere reintegrato nel modo stesso.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
