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[1]Non possono essere pagati dividendi ai soci, se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio approvato.
[2]Le societa' non possono far cenno, nei loro atti costitutivi, negli statuti od in altri documenti, di interessi da distribuirsi sul capitale rappresentato dalle azioni.
[3]Puo' essere tuttavia espressamente pattuito il pagamento di interessi da prelevarsi dal capitale, in quelle societa' industriali, per le quali e' necessario uno spazio di tempo onde costituire l'oggetto sociale, ma non oltre a tre anni, ed in una misura che non ecceda il cinque per cento. In questo caso l'ammontare degli interessi da pagarsi dev'essere calcolato tra le spese di prima istituzione, e ripartito con quelle, a carico dei bilanci che avranno reali dividendi.
[4]I soci non sono obbligati a restituire i dividendi loro pagati.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
