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[1]La domanda di separazione di beni tra coniugi, uno dei quali sia commerciante, dev'essere pubblicata nei modi stabiliti nell'art. 8.

[2]La trascrizione e l'affissione deve precedere almeno d'un mese la sentenza che pronunzia sulla domanda di separazione. Anche la sentenza che ammette la separazione dev'essere pubblicata nei modi stessi, entro un mese dalla sua data.

[3]In mancanza della prescritta pubblicazione, i creditori per titolo di commercio possono, per giusti motivi, opporsi in qualunque tempo alla separazione pronunziata, per cio' che riguarda il loro interesse, e impugnare l'avvenuto soddisfacimento dei diritti della moglie, ed hanno inoltre l'azione accordata nell'articolo 1422 del Codice civile, quando la Separazione sia fatta in frode dei loro diritti.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art18 · fonte del testo

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