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bilancio deve restare depositato in copia, insieme alla relazione dei sindaci, negli uffici della societa', durante i quindici giorni che precedono l'assemblea generale, e finche' sia approvato. L'uno a l'altra possono essere esaminati da chiunque provi la sua qualita' di socio.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
