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[1]Gli amministratori devono presentare ai sindaci, almeno un mese avanti il giorno fissato per l'assemblea generale che deve discuterlo, il bilancio dell'esercizio precedente, coi documenti giustificativi, indicando in esso distintamente:
[2]1. Il capitale sociale realmente esistente;
[3]2. La somma dei versamenti effettuati e dei versamenti in ritardo.
[4]Il bilancio deve dimostrare con evidenza e verita' gli utili realmente conseguiti nell'anno, e le perdite sofferte.
[5]Il bilancio delle societa' nazionali od estere assicuratrici sulla vita, ed amministratrici di tontine, deve inoltre contenere le prove dell'adempimento delle disposizioni dell'articolo 144.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
