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[1]Le societa' non possono emettere titoli di obbligazioni al portatore, o nominativi, per somma eccedente il capitale versato e tuttora esistente, secondo l'ultimo bilancio approvato.
[2]Possono pero' emettere obbligazioni anche per una somma maggiore, quando l'eccedenza sia garantita da titoli nominativi, a debito delle provincie o dei comuni, aventi corrispondente scadenza e depositati nella Cassa dei Depositi e Prestiti, per rimanervi fino all'estinzione delle obbligazioni emesse.
[3]L'emissione di biglietti di Banca, od altri titoli equivalenti, e' regolata da leggi speciali.
[4]La disposizione della prima parte di questo articolo non si applica alle cambiali, ai libretti di deposito, ai buoni nominativi od altri titoli di debito dipendenti da singoli affari.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
