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[1]La proprieta' delle azioni nominative si stabilisce mediante iscrizione nel libro menzionato nel numero 1 dell'articolo 139.

[2]La cessione di esse si opera con dichiarazione sul libro medesimo, sottoscritta dal cedente e dal cessionario, o dai loro mandatari.

[3]In caso di morte dell'azionista, e in mancanza di opposizione, per ottenere la dichiarazione del cambiamento di proprieta' sul libro degli azionisti e sui titoli delle azioni, e' necessaria la presentazione del titolo, della fede di morte, e di un atto di notorieta', dimostrante la qualita' di erede, fatto dinanzi al pretore.

[4]La proprieta' delle azioni al portatore si trasferisce mediante la tradizione del titolo.

[5]Le azioni al portatore possono essere cambiate in azioni nominative, e queste in azioni al portatore, purche' non vi faccia ostacolo la disposizione dell'art. 165.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art168 · fonte del testo

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