Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Quando l'azionista non effettua il pagamento delle quote ancora dovute, la societa', salva l'azione contro i sottoscrittori e i cessionari per il pagamento, puo' far vendere le azioni al prezzo corrente, a rischio e per conto dell'azionista, dopo quindici giorni dalla pubblicazione di una diffida nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
[2]Qualora la vendita promossa non possa avere luogo per mancanza di compratori, la societa' puo' dichiarare decaduta l'azione, e ritenere i versamenti gia' fatti sopra di essa, ovvero esercitare contro il sottoscrittore e i cessionari i diritti derivanti dalla loro responsabilita'.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
