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[1]Quando l'azionista non effettua il pagamento delle quote ancora dovute, la societa', salva l'azione contro i sottoscrittori e i cessionari per il pagamento, puo' far vendere le azioni al prezzo corrente, a rischio e per conto dell'azionista, dopo quindici giorni dalla pubblicazione di una diffida nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

[2]Qualora la vendita promossa non possa avere luogo per mancanza di compratori, la societa' puo' dichiarare decaduta l'azione, e ritenere i versamenti gia' fatti sopra di essa, ovvero esercitare contro il sottoscrittore e i cessionari i diritti derivanti dalla loro responsabilita'.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art167 · fonte del testo

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