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Le azioni devono essere di eguale valore, e conferiscono ai loro possessori eguali diritti, se non e' stabilito altrimenti nell'atto costitutivo, salvo sempre ad ogni azionista il diritto di voto nelle assembla generali. Le azioni possono essere nominative o al portatore.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
