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[1]Le deliberazioni prese dall'assemblea generale entro i limiti dell'atto costitutivo, dello statuto o della legge, sono obbligatorie per tutti i soci, ancorche' non intervenuti o dissenzienti, salve le disposizioni dell'art. 157.
[2]Alle deliberazioni manifestamente contrarie all'atto costitutivo, allo statuto od alla legge puo' essere fatta opposizione da ogni socio, e il presidente del Tribunale di commercio, sentiti gli amministratori ed i sindaci, puo' sospenderne l'esecuzione, mediante provvedimento da notificarsi agli amministratori.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
