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[1]Allorche' un terzo del numero dei presenti all'assemblea generale, o tanti intervenuti, che corrispondano alla meta' del capitale rappresentato nell'assemblea, non si credano abbastanza informati sugli oggetti posti in deliberazione, essi possono chiedere che l'adunanza sia rinviata a tre giorni, e gli altri non possono opporsi.
[2]Questo diritto non puo' esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.
[3]La presente disposizione non si applica all'adunanza indicata nell'art. 133.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
