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Il notaro, che ha ricevuto il contratto di matrimonio, deve fare la trasmissione ordinata dall'articolo precedente, sotto pena dell'ammenda di lire 25, estensibile alla multa di lire 100, oltre la destituzione e il risarcimento dei danni verso i creditori, se l'omissione fu dolosa.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
