Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]I soci possono farsi rappresentare nelle assemblee generali da mandatari, soci o non soci. L'esercizio di questo diritto puo' essere limitato nell'atto costitutivo o nello statuto.
[2]Gli amministratori non possono essere mandatari.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
