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[1]Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispone altrimenti, e' sempre necessaria la presenza di soci, che rappresentino i tre quarti del capitale sociale, ed il voto favorevole di tanti soci intervenuti, che rappresentino almeno la meta' del capitale medesimo, per deliberare:
[2]1. Lo scioglimento anticipato della societa';
[3]2. La prorogazione della sua durata;
[4]3. La fusione con altre societa';
[5]4. La riduzione del capitale sociale;
[6]5. La reintegrazione o l'aumento del capitale stesso;
[7]6. Il cambiamento dell'oggetto della societa';
[8]7. Ogni altra modificazione dell'atto costitutivo.
[9]La maggioranza stessa e' inoltre richiesta in tutti i casi specialmente designati dalla legge.
[10]I soci dissenzienti dalle deliberazioni indicate ai numeri 3, 5 e 6, e dalla prorogazione della durata della societa', se non e' acconsentita nell'atto costitutivo, hanno diritto di recedere dalla societa' e di ottenere il rimborso delle loro quote od azioni, in proporzione dell'attivo sociale.
[11]Il recesso dev'essere dichiarato dagli intervenuti all'assemblea entro ventiquattro ore dalla chiusura di essa, e dagli altri soci entro un mese dalla pubblicazione della deliberazione nel giornale indicato nell'art. 93, sotto pena di decadenza.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
