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[1]Nelle assemblee generali, successive alla legale costituzione della societa', e' necessaria la presenza di tanti soci, che rappresentino almeno la meta' del capitale sociale; ogni socio ha un voto ed ogni azionista ha un voto fino a cinque azioni da lui possedute. L'azionista che possiede piu' di cinque e fino a cento azioni, ha un voto ogni cinque azioni, e se ne possiede piu' di cento ha un voto per ogni venticinque azioni. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta. Nell'atto costitutivo o nello statuto puo' essere derogato a queste disposizioni.
[2]Se un'assemblea non e' valida per mancanza di numero, l'assemblea di seconda convocazione puo' deliberare sugli oggetti portati all'ordine del giorno della prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci o dagli azionisti intervenuti.
[3]Se il giorno per l'assemblea di seconda convocazione non e' indicato nell'avviso pubblicato per la prima, il termine stabilito nell'art. 154 puo' ridursi a giorni otto.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
