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[1]Per le adunanze che precedono la costituzione della societa', ed anche per le successive, ove l'atto costitutivo o lo statuto non disponga altrimenti, la convocazione e' fatta dai promotori o dalla persona designata dal programma indicato nell'articolo 128, per presiedere la prima assemblea.
[2]In questa prima assemblea ciascun sottoscrittore ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte; e per la validita' delle deliberazioni e' necessaria la presenza della meta' dei sottoscrittori, e il consenso della maggioranza assoluta dei presenti.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
