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[1]La convocazione delle assemblee generali deve farsi mediante avviso, da inserirsi, non meno di quindici giorni innanzi quello fissato per l'adunanza nella Gazzetta Ufficiale del Regno, e con quegli altri mezzi di pubblicita' che sono prescritti dall'atto costitutivo o dallo statuto della societa'.
[2]L'avviso deve contenere la nota, o l'ordine del giorno, delle materie da sottoporsi alle deliberazioni dell'assemblea.
[3]Qualunque deliberazione presa sopra un oggetto non indicato nell'ordine del giorno, e' nulla.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
