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[1]Le assemblee generali dei soci o degli azionisti sono ordinarie e straordinarie.
[2]L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro tre mesi dalla Chiusura dell'esercizio sociale.
[3]Oltre la trattazione degli altri oggetti posti all'ordine del giorno, devesi in essa:
[4]1. Discutere, approvare o modificare il bilancio, udita la relazione dei sindaci;
[5]2. Surrogare gli amministratori che escono di ufficio;
[6]3. Nominare i sindaci;
[7]4. Determinare la retribuzione degli amministratori e dei sindaci, se non e' stabilita nell'atto costitutivo.
[8]Le adunanze straordinarie sono convocate qualunque volta occorra.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
