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[1]L'azione contro gli amministratori, per fatti relativi alla loro responsabilita', compete all'assemblea generale, che la esercita per mezzo dei sindaci.
[2]Ogni socio ha pero' diritto di denunziare ai sindaci i fatti che crede censurabili, ed essi devono tener conto delle ricevute denunzie nelle loro relazioni all'assemblea. I sindaci sono obbligati di presentare intorno ai fatti denunciati le loro osservazioni e proposte, allorche' la denunzia e' fatta dai rappresentanti di almeno un decimo del capitale sociale.
[3]La rappresentanza del decimo si giustifica col deposito dei titoli delle azioni presso uno degli Istituti di emissione indicati nell'articolo 132 o presso un notaio del luogo dove e' stabilita la sede della societa' o presso i sindaci. I titoli devono restare depositati fino all'esito della prossima assemblea generale, e servono anche a legittimare l'intervento dei deponenti a tale assemblea.
[4]Se i sindaci reputano fondato ed urgente il reclamo di soci rappresentanti il decimo del capitale sociale, devono convocare immediatamente un'assemblea generale; in caso diverso devono riferirne alla piu' prossima. L'assemblea deve sempre prendere una deliberazione intorno al reclamo.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
