Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il contratto di matrimonio tra persone, una delle quali sia commerciante, deve essere trasmesso per estratto, entro un mese dalla sua data, alla cancelleria del Tribunale di commercio del luogo dov'e' lo stabilimento commerciale, per essere pubblicato nei modi stabiliti nell'art. 8.
[2]L'estratto esprime se vi fu costituzione di dote, e se fa stipulata comunione di beni.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
