Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]L'amministratore che, in una determinata operazione, ha, in proprio nome o come rappresentante di un altro, interesse contrario a quello della societa', deve darne notizia agli altri amministratori, se ve ne Sono, ed ai sindaci, ed astenersi dalle relative deliberazioni.
[2]In questo caso, e nei casi preveduti nell'articolo precedente, quando le deliberazioni non siano approvate dai sindaci, gli amministratori che vi hanno parte sono responsabili delle perdite che derivassero alla societa' dall'operazione suddetta.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
