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La responsabilita' per gli atti o le omissioni nelle societa' aventi piu' amministratori, non si estende a quello tra essi che, essendo esente da colpa, abbia fatto notare senza ritardo il suo dissenso nel registro delle deliberazioni, e ne abbia dato notizia immediata per iscritto ai sindaci.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
