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Se per patto sociale, o per deliberazione dell'assemblea generale, la parte esecutiva delle operazioni sociali sia attribuita ad un direttore estraneo al Consiglio d'amministrazione, il direttore e' responsabile verso i soci e verso i terzi, al pari degli amministratori, secondo le disposizioni dell'articolo precedente, nonostante qualunque patto contrario, e sebbene egli sia sottoposto all'autorita' ed alla sorveglianza degli amministratori stessi.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
