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[1]Gli amministratori sono solidariamente responsabili verso i soci e verso i terzi:
[2]1. Della verita' dei versamenti fatti dai soci;
[3]2. Della reale esistenza dei dividendi pagati;
[4]3. Della esistenza dei libri voluti dalla legge e della loro regolare tenuta;
[5]4. Dell'esatto adempimento delle deliberazioni delle assemblee generali;
[6]5. E, in generale, dell'esatta osservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto, e che non siano propri esclusivamente di un ufficio determinato e personale.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
