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[1]Quando gli amministratori riconoscano che il capitale sociale e' diminuito di un terzo, devono convocare i soci per interrogarli se intendano di reintegrare il capitale, o di limitarlo alla somma rimanente, o di sciogliere la societa'.

[2]Allorche' la diminuzione giunga ai due terzi del capitale, lo scioglimento ha luogo di diritto, se i soci convocati in assemblea non deliberino di reintegrarlo, o di limitarlo alla somma rimanente.

[3]Quando la societa' si trovi in istato di fallimento, gli amministratori devono chiederne la dichiarazione al Tribunale, secondo le disposizioni del libro terzo.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art145 · fonte del testo

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