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[1]Le societa' di assicurazione sulla vita e le societa' amministratrici di tontine nazionali od estere devono impiegare in cartelle del Debito Pubblico, vincolate presso la Cassa dei Depositi e Prestiti, un quarto se nazionali, la meta' se estere, delle somme pagate per le assicurazioni e dei frutti ottenuti dalle cartelle medesime.
[2]I modi ed i termini di questo impiego e dei graduali svincolamenti saranno stabiliti con decreto Reale.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
