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[1]Gli amministratori non possono acquistare le azioni della societa' per conto di essa, salvo il caso in cui l'acquisto sia autorizzato dall'assemblea generale, sempreche' l'acquisto si faccia con somme prelevate dagli utili regolarmente accertati, e le azioni siano liberate per intiero. In nessun caso essi possono accordare sulle azioni stesse alcuna anticipazione.

[2]L'atto costitutivo delle societa' cooperative puo' derogare a queste disposizioni.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art143 · fonte del testo

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