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[1]Gli amministratori devono permettere ai soci la ispezione dei libri indicati ai numeri 1 e 2 dell'art. 139.
[2]Del contenuto nel libro delle azioni e dei versamenti devono, se ne sono richiesti, rilasciare ai soci certificati complessivi a spese dei soci stessi.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
