Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]L'autorizzazione per esercitare il commercio data al minore dai genitori o dal Consiglio di famiglia o di tutela, ed il consenso dato per tale oggetto dal marito alla moglie, possono in ogni tempo essere revocati. L'atto di revoca deve essere pubblicato nei modi stabiliti nell'art. 8.

[2]Tuttavia la revoca seguita dopo che il minore o la donna maritata abbia gia' impresso l'esercizio del commercio non ha effetto, se non sia approvata dal Tribunale civile, sentito a porte chiuse il minore o la donna maritata.

[3]La revoca non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, neppure per le operazioni ancora in corso di negoziazione.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art14 · fonte del testo

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