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[1]L'autorizzazione per esercitare il commercio data al minore dai genitori o dal Consiglio di famiglia o di tutela, ed il consenso dato per tale oggetto dal marito alla moglie, possono in ogni tempo essere revocati. L'atto di revoca deve essere pubblicato nei modi stabiliti nell'art. 8.
[2]Tuttavia la revoca seguita dopo che il minore o la donna maritata abbia gia' impresso l'esercizio del commercio non ha effetto, se non sia approvata dal Tribunale civile, sentito a porte chiuse il minore o la donna maritata.
[3]La revoca non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, neppure per le operazioni ancora in corso di negoziazione.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
