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[1]Oltre i libri prescritti ad ogni commerciante, gli amministratori della societa' devono tenere:
[2]1. Il libro dei soci, il quale deve indicare il nome e il cognome, o la ditta, e il domicilio dei soci o dei sottoscrittori di azioni, e i versamenti fatti sulle quote o sulle azioni, tanto per il capitale primitivo, quanto per ogni successivo aumento, e deve contenere le dichiarazioni di cessione delle quote o delle azioni nominative, secondo le disposizioni dell'art. 168;
[3]2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee generali, quando i relativi processi verbali non siano fatti per atto pubblico, e, in questo caso, le copie di essi;
[4]3. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli amministratori, quando le societa' abbiano piu' amministratori.
[5]A questi libri si applicano le disposizioni degli articoli 22 e 24.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
