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Gli amministratori hanno obbligo di chiedere e i promotori devono consegnare ad essi tutti i documenti e le corrispondenze attinenti alla costituzione della societa'. Essi devono notificare la loro nomina alla cancelleria del Tribunale di commercio nel cui circondario e' stabilita la sede della societa', entro tre giorni dacche' ne hanno notizia, con atto da essi sottoscritto alla presenza del cancelliere, o altrimenti in forma autentica.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
