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[1]Ogni vendita o cessione di azioni, fatta dai sottoscrittori prima della legale costituzione della societa', e' nulla e di niun effetto; e l'alienante puo' essere costretto a restituire le somme che gli fossero per cio' state pagate. La nullita' ha luogo, ancorche' la vendita sia fatta colla clausola «ora per quando la Societa' sara' costituita,» o altra equivalente.
[2]Non e' proibito di ammettere un terzo senza aggio o premio alla partecipazione dei diritti e delle obbligazioni che derivano dalla sottoscrizione fatta o da farsi.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
