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[1]Esaurito dall'assemblea generale quanto e' prescritto negli articoli precedenti, si procede, seduta stante, alla stipulazione dell'atto di costituzione della societa', col concorso degli intervenuti, i quali rappresentano a tal fine i soci non presenti.
[2]Se non e' possibile di compiere l'atto costitutivo nel giorno stesso, la seduta puo' essere continuata nei giorni successivi senza interruzione.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
