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[1]Ognuno degli azionisti, il quale dichiari nella detta assemblea generale di non essere abbastanza informato, puo' chiedere che l'adunanza sia rinviata a tre giorni; se la proposta e' appoggiata da azionisti sottoscrittori di un quarto del capitale rappresentato nell'adunanza, il rinvio ha luogo di diritto.
[2]Se viene domandato un termine piu' lungo, ma non maggiore di un mese, decide la maggioranza. Ogni dilazione maggiore di un mese dev'essere assentita da tre quarti degli intervenuti.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
