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[1]Raccolte le sottoscrizioni ed eseguito il versamento indicato nell'articolo 130, i promotori, entro quindici giorni dalla scadenza del termine stabilito giusta l'articolo 131, salvo che il programma o lo statuto stabiliscano diversamente, devono convocare l'assemblea generale.
[2]L'assemblea:
[3]1. Riconosce ed approva il versamento delle quote sociali ed il valore delle cose mobili od immobili conferite, se e' stato determinato; altrimenti nomina uno o piu' periti per accertarne il giusto prezzo;
[4]2. Discute ed approva lo statuto della societa', se non e' stato accettato integralmente al tempo delle sottoscrizioni;
[5]3. Nomina, nelle societa' anonime, gli amministratori, se non sono stati designati nell'atto a cui furono apposte le sottoscrizioni;
[6]4. Nomina i sindaci.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
