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[1]I promotori, raccolte le sottoscrizioni, devono, con avviso da inserirsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno, e nel giornale degli annunzi giudiziarii del luogo, dove la societa' deve avere la sua sede, assegnare un termine fisso per fare il versamento prescritto nell'articolo precedente a quei sottoscrittori, che non lo avessero eseguito all'atto delle sottoscrizioni.
[2]Scorso inutilmente questo termine e' in facolta' dei promotori di sciogliere i sottoscrittori morosi dall'obbligo assunto, o di costringerli al versamento.
[3]Se i sottoscrittimi vengono sciolti dall'obbligazione, non puo' procedersi alla costituzione della societa' prima che siano nuovamente collocate le azioni da essi sottoscritte.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
