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[1]Per procedere alla costituzione della Societa' e' necessario che sia sottoscritto per intiero il capitale sociale, a siano versati in danaro da ciascun socio tre decimi di quella parte del capitale, consistente in numerario, che' e' rappresentata dalla sua quota o dalle azioni da lui sottoscritte, sempreche' dal programma dei promotori non sia prescritto il versamento d'una somma maggiore.
[2]Non si possono emettere nuove azioni sino a che le prime non siano intieramente pagate, ed in nessun caso possono emettersi al disotto del loro valore nominale.
[3]Le disposizioni della prima parte di questo articolo non si applicano alle societa' cooperative.
[4]Le societa', che hanno per oggetto esclusivo della loro impresa le assicurazioni, possono costituirsi col versamento in danaro di un decimo del valore delle azioni sottoscritte da ciascun socio.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
