Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Le sottoscrizioni delle azioni devono essere raccolte a' piedi di uno o piu' esemplari del programma dei promotori, o del progetto di statuto della societa'. Esse devono indicare il nome e il cognome, o la ditta, ed il domicilio di colui che sottoscrive, il numero in tutte lettere delle azioni sottoscritte, e la data della sottoscrizione, ed esprimere la dichiarazione, che il sottoscrittomi conosce ed accetta il programma, o il progetto di statuto.
[2]Le sottoscrizioni possono anche risultare da lettere dirette dai sottoscrittori ai promotori, contenenti le indicazioni suddette, ed in ispecie la dichiarazione espressa, che il sottoscrittore conosce ed accetta il programma, o l'atto costitutivo, o lo statuto della societa' per la quale sottoscrive.
[3]Le sottoscrizioni devono essere autenticate da un pubblico uffiziale, qualunque sia il modo con cui furono raccolte.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
