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[1]L'assemblea generale, colla maggioranza, e sotto le riserve indicate nell'articolo precedente, puo' surrogare altra persona all'amministratore revocato, morto, interdetto, o inabilitato: ma, se gli amministratori sono piu', la nomina deve anche essere approvata dagli altri.
[2]L'amministratore surrogato diviene socio accomandatario responsabile senza limitazione.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
