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[1]Nelle societa' in accomandita per azioni, l'amministratore puo' essere revocato per deliberazione dell'assemblea generale degli azionisti, presa colla maggioranza richiesta nell'articolo 157, riservata ai soci dissenzienti la facolta' concessa nel penultimo capoverso dell'articolo stesso.
[2]L'amministratore revocato resta responsabile verso i terzi per le obbligazioni contratte durante la sua amministrazione, salvo il regresso verso la societa'.
[3]Se la revoca e' fatta senza giusti motivi, l'amministratore revocato ha diritto al risarcimento del danno.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
