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[1]L'accomandante non puo' fare verun atto di amministrazione, che produca diritti od obblighi alla societa', nemmeno per procura generale, ovvero speciale per uno o piu' affari. Ogni atto contrario a questo divieto lo rende responsabile senza limitazione e solidariamente verso i terzi per tutte le obbligazioni della societa'.

[2]Se la procura e' speciale per un determinato affare, egli assume personalmente e solidariamente colla societa' le obbligazioni nascenti da esso.

[3]I pareri e i consigli, gli atti d'ispezione e di sorveglianza, la revoca o la nomina degli amministratori nei casi preveduti dalla legge, e le abilitazioni date all'amministratore, nei limiti del contratto sociale, per gli atti eccedenti le sue facolta', non obbligano il socio accomandante.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art117 · fonte del testo

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