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[1]Il socio accomandante e' tenuto, sino al limite della sua quota, a rispondere delle perdite e dei debiti sociali.

[2]Non puo' essere costretto a restituire le quote d'interesse e' i dividendi sociali da lui percepiti in buonafede, e secondo bilanci regolarmente compilati, da cui risultino utili corrispondenti.

[3]Accadendo una diminuzione del capitale sociale, questo deve essere reintegrato cogli utili successivi, prima che si possa far luogo ad ulteriori pagamenti o dividendi.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art116 · fonte del testo

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