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[1]La Societa' in accomandita e' amministrata da soci responsabili senza limitazione.
[2]Il solo nome dei soci responsabili senza limitazione puo' far parte della ragione sociale.
[3]Se, nonostante questa disposizione, vi e' compreso il nome del socio accomodante, questi e' responsabile solidariamente e senza limitazione di tutte le obbligazioni sociali.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
