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[1]I soci in nome collettivo non possono prendere interesse, come soci illimitatamente responsabili, in altre societa' aventi lo stesso oggetto, ne' fare operazioni per conto proprio o per conto di terzi nello stesso commercio, senza il consenso degli altri soci.

[2]Il consenso si presume, se l'interesse o le operazioni preesistevano al contratto di societa' ed erano noti agli altri soci e questi non pattuirono che dovessero cessare.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art111 · fonte del testo

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