Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Il socio, che, senza il consenso scritto degli altri soci, impiega i capitali o le cose della societa' ad uso o traffico proprio, o di terzi, e' obbligato a conferire alla societa' i vantaggi conseguiti, ed a risarcire il danno, senza pregiudizio dell'azione penale, se vi e' luogo.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
