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[1]Ciascun socio ha azione contro la societa', non solo per le somme sborsate, oltre il capitale promesso, a vantaggio di essa coll'interessa legale, ma anche per le obbligazioni contratte in buona fede per conto della societa'.
[2]Se soffre perdita o danno per causa dei suoi atti come socio, deve essere risarcito di quanto ha perduto e del danno che ha sofferto.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
