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[1]Le altre facolta' dei soci amministratori sono regolate secondo gli articoli 1720 a 1723 del Codice civile.
[2]La maggioranza, determinata dalle quote d'interesse, decide sulle opposizioni di uno o piu' soci indicate al numero 1 dell'articolo 1723.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
