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I soci in nome collettivo sono obbligati in solido, per le operazioni fatte a nome e per conto della societa', sotto la firma da essa adottata, dalle persone autorizzate all'amministrazione del suo commercio. Tuttavia i creditori della societa' non possono pretendere il pagamento dai singoli soci prima di aver esercitata l'azione contro la societa'.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
