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[1]Nella societa' in nome collettivo i soli nomi dei soci, o le loro ditte, possono far parte della ragione sociale.
[2]Il socio che ha la firma sociale, non puo' trasmetterla o cederla, se non ne ha la facolta' dal contratto. Se contravviene a questo divieto, l'obbligazione contratta dal sostituito rimane a rischio di questo e del suo mandante, e la societa' non e' obbligata, rispetto al sostituito, che fino alla somma degli utili che abbia conseguiti dall'operazione.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
